Adempimenti fiscali riservati alle Associazioni Sportive Dilettantistiche

Salernitana Sporting, 22 ottobre 2013. Le associazioni sportive dilettantistiche (ai sensi dell’art. 21 Legge 122/10) rientrano tra i soggetti passivi 

tenuti a comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini iva di fatture acquisti e fatture emesse (sponsorizzazioni, pubblicità, attività commerciale, ecc.) di importo almeno pari a 3.000,00.

  • Oggetto della comunicazione

Sono oggetto della comunicazione i corrispettivi relativi a:

  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione di fattura, indipendentemente dall’importo unitario delle operazioni;
  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’iva;
  • Dati da indicare nella comunicazione

Per comunicazione in forma analitica,  per ciascuna cessione o prestazione soggetta all’obbligo di emissione fattura, vanno comunicati:

  • L’anno di riferimento;
  • La partita iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
  • Per ciascuna fattura attiva:
    • La data del documento;
    • Il corrispettivo al netto dell’iva e l’imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazione non imponibili o esenti;
    • Per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
  • Per ciascuna fattura passiva:
    • La data di registrazione;
    • Il corrispettivo al netto dell’iva e l’imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazione non imponibili o esenti;
    • La data del documento;
  • Modalità di presentazione delle comunicazioni

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate per via telematica:

  • Direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  • Oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.)
  • Regime sanzionatorio

In generale, nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche in esame, ovvero della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 25.80,00 euro, ai sensi dell’art. 11 del DLgs 471/97.