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Newsletter 07/2018 Salernitana Sporting

Collaborazioni sportive: Tracciabilità dei pagamenti in vigore dal 1° luglio 2018

Premessa

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova disciplina sulla modalità di corresponsione delle retribuzioni

dei lavoratori e dei compensi in favore dei collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche. Dal 1° luglio in attesa di apposita delibera CONI, viene meno la possibilità di pagare le retribuzioni e i compensi in contanti, indipendentemente dal loro ammontare, mentre fino ad ora era possibile trasferire somme in contanti di importo fino a 2.999,99 euro. Lo scopo della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi e compensi al fine di contrastare il fenomeno, alquanto diffuso, della corresponsione al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva e riporta sul prospetto paga. I datori di lavoro o i committenti, pertanto, non possono più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque si ala tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

 

La norma si applica:

A tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento del rapporto (pertanto ai contratti a tempo indeterminato, determinato, intermittenti, apprendistato, full-time, part-time…);

- Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui  all’art.2222 c.c.

La norma non si applica:

- Ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni;

- Ai rapporti di lavoro domestico;

- Ai compensi derivati da borse di studio, tirocini;

- Ai rapporti di natura autonoma occasionale;

Modalità di pagamento, banca o un ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:

- Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

- Strumenti di pagamento elettronico (es. carta di credito con IBAN);

- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento a favore del lavoratore, collaboratore;

- Emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di impedimento , ad un suo delegato (coniuge, convivente o familiare in linea diretta).

Dal 1° luglio 2018

Sarà invece, obbligatorio per Legge provare il pagamento attraverso mezzi espressamente individuati dalla Legge e sopra riportati. Al datore di lavoro o al committente che viola tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro.

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