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Aggiornamenti sulla certificazione medica e sulla dotazione e l’utilizzo di dispositivi salvavita

Ostia, 12 settembre 2013 – Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport ha emanato in data 24 aprile 2013 il decreto concernente la “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del 20 luglio. In tale decreto è stata prevista, in un primo momento, l’obbligatorietà dell’effettuazione di un elettrocardiogramma per svolgere l’attività sportiva non agonistica ma successivamente, nell’ambito della legge 9 agosto 2013 n. 98 (c.d.”decreto del fare”), pubblicato nel supplemento 63/l della gazzetta Ufficiale 194 del 20 agosto, è stato inserito un emendamento al testo che recita: ”omissis...Rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l’elettrocardiogramma”. Per quanto riguarda l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni ed altri dispositivi salvavita, sono stati confermati i termini (a decorrere dal 20 luglio 2013) per dotarsi di tali apparecchiature che sono di 30 mesi per le Associazioni Sportive Dilettantistiche e di 6 mesi per le Società Professionistiche.

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