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Società sportive «non riconosciute dal CONI» nel mirino degli "ispettori del lavoro"

Salernitana Sporting, 26 Febbraio 2014. Con la recente nota 4036/2014. il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni operative al proprio corpo ispettivo, con particolare riferimento al settore dell'associazionismo sportivo, rendendo noto che l'attività di vigilanza si concentrerà soprattutto sulle diverse realtà imprenditoriali non riconosciute dal CONI e dalle diverse Federazioni, e non iscritte nell'apposito Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Nell'ambito della trattazione contenuta nella nota 403 6/2014, il Ministero del Lavoro traccia in primis un riepilogo normativo finalizzato a evidenziare la netta differenziazione tra le società/associazioni sportive dilettantistiche e le realtà imprenditoriali che gestiscono con finalità lucrative le diverse attività sportive. In tal senso, la norma cardine è rappresentata dall'art. 90 della L. 289/2002, con cui si stabilisce che le società e associazioni sportive dilettantistiche - intese come tali quelle prive di finalità lucrative - devono essere riconosciute dal CONI ed iscritte nell'apposito Registro tenuto dal medesimo organismo sportivo nazionale. In particolare, i tecnici ministeriali ricordano che il CONI ha il compito - previsto dall'art. 7 del DL 136/2004 - di certificare lo svolgimento effettivo dell'attività sportiva da parte delle predette realtà dilettantistiche, e di trasmettere un apposito elenco al Ministero dell'Economia e delle finanze (nonché all'Agenzia delle Entrate). Ed è proprio questo il presupposto affinché tali realtà dilettantistiche possano beneficiare del citato trattamento di favore. Entrando poi nello specifico dei rapporti di collaborazione instaurati dalle predette realtà associative, si ricorda che il comma 5 dell'art. 35 del DL 207/2008, fornendo un'interpretazione autentica, chiarisce che con le parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'art. 67. comma 1 lett. m) del TUIR- con cui si dispone l'assoggettamento di tali attività al regime fiscale proprio dei "redditi diversi" - si intende ricomprendere anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva, ovvero attività tipiche di istruttori e allenatori. In pratica, i tecnici ministeriali osservano che la citata norma del TUIR non opera solo con riferimento a prestazioni rese per la partecipazione a gare sportive, ma anche con riguardo a quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica di preparazione e di assistenza, intese nell'accezione più ampia del termine "attività sportive". Inoltre, nella nota 4036/2014 si segnala, ad esempio, che l'art. 61, comma 3 del DLgs. n. 276/2003 esclude dal campo di applicazione delle restrittive norme che regolano il lavoro a progetto i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche ex art. 90 della L. 289/2002, affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.

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