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IL TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI PER ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

Salernitana Sporting, 05 Aprile 2016. L’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR, stabilisce che sono redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi

forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori tecnici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di A.S.D., erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L’art. 69 continua specificando che “Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro”. Tali prestazioni, tuttavia, per godere di tale inquadramento normativo, devono avere le seguenti caratteristiche:

1) essere espressione di un’attività dilettantistica, o meglio, essere rese nell’orbita di una manifestazione sportivo dilettantistica;

2) non avere natura professionale;

3) i compensi devono essere erogati dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine, dagli altri enti di promozione sportiva e da qualunque organismo iscritto nel registro telematico del Coni, unico organo certificatore delle finalità sportive dilettantistiche.

Regime di tassazione - Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente a tale tipologia di redditi, nello specifico è previsto che è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi colui che percepisce compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche non superiore a 28.158,28; in particolare l’art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni stabilisce che:

- i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;

- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo d’ imposta (con aliquota del 23%);

- sull’ eventuali somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).

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